INFORM - N. 104 - 24 maggio 2006
 

REFERENDUM RIFORMA COSTITUZIONALE

Italia dei Valori-Olanda chiede “ai cittadini italiani la massima mobilitazione” e invita a votare “No”

 

AMSTERDAM - Italia dei Valori-Olanda chiede e “ai cittadini italiani la massima mobilitazione per il voto sulla riforma anticostituzionale”. Invitando a votare “NO” al referendum del 25 giugno e ricordando che il quorum non è necessario.

Italia dei Valori-Olanda indica di seguito “tutte le ragioni del NO”:

“La Costituzione è anche mia. Ecco la riforma che la distrugge.

Il nuovo Parlamento

Comprende Camera dei Deputati e Senato Federale. Il numero dei Deputati scende a 518 (oggi sono 630), quello dei senatori a 252 (da 315). Il governo finisce per assumere in proprio anche il potere legislativo poiché gli spetta di decidere quali provvedimenti ritiene indispensabili e su di essi può chiedere la fiducia. Se non l’ottiene, può sciogliere la Camera.

La Camera può, in teoria, votare la sfiducia al governo a patto però, di aver già individuato, ma solo nell’ambito della stessa maggioranza parlamentare, un nuovo premier. Voti determinanti dell’opposizione obbligano il governo a dimettersi. L’eleggibilità passa da 25 a 21 anni.

Il Senato diventa federale, alla sua attività partecipano, ma senza diritto di voto, rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali. L’eleggibilità si abbassa a 25 anni (dai 40 anni). Esamina solo le leggi regionali e quelle che interessano le regioni. Qualora vi sia conflitto di competenza tra Senato e Camera, la decisione viene presa da una Commissione paritetica che configura una sorta di terza Camera. Camera e Senato non devono più dare la fiducia al governo al momento della formazione.

Il singolo parlamentare, a dispetto di quanto prevede l’art. 67 della Carta, viene privato del suo ruolo di rappresentanza della Nazione e risulta limitata la sua capacità di incidere nella dialettica politica.

Le leggi

La formazione delle leggi diventa un rompicapo. Nel caso, tutt’altro che improbabile, non sia chiaro chi legifera, saranno i presidenti di Camera e Senato a decidere di comune accordo. I presidenti, però, possono anche incaricare un comitato paritetico formato da 4 deputati e 4 senatori.

La Camera si occupa delle leggi relative ai bilanci, al rendiconto consuntivo dello Stato, al coordinamento in alcune materie divise fra Stato e Regioni e alle materie di competenza statale esclusiva. Le leggi approvate dalla Camera dette « nazionali » passano al Senato : quest’ultimo può proporre modifiche su cui la Camera decide in via definitiva.

Le leggi approvate dal Senato, dette « federali” sono soggette a una limitazione: il governo, durante la discussione a Palazzo Madama, può chiedere modifiche ritenute essenziali per l’attuazione del programma. Se il Senato le respinge e la Camera le approva, entra in campo un’altra commissione mista paritetica nominata dai presidenti di Camera e Senato.

Le leggi bicamerali, infine sono quelle approvate sia dalla Camera sia dal Senato. Nel caso in cui una delle due Camere modifica il testo, entra in gioco un’altra commissione mista paritetica che deve cercare un testo di conciliazione.

Il Presidente della Repubblica

Il capo dello Stato è semplicemente un notaio. Perde il potere di scioglimento della Camere. Egli deve solo mettere la sua firma sotto le « richieste » del primo ministro « che se ne assume l’esclusiva responsabilità » . inoltre è stato privato del potere di autorizzare la presentazione alla camera dei disegni di legge di iniziativa del governo. Sta scritto nella legge che egli è il garante dell’unità federale dello Stato. Ma non si dice in che modi e con quali poteri.

Il Premierato

Si rafforzano i poteri del premier che per l’insediamento non avrà più bisogno della fiducia della Camera, ma solo di un voto sul programma. La sua elezione sarà di fatto diretta : i candidati premier saranno collegati con i candidati alla Camera e sulla base del risultato elettorale il Capo dello Stato nominerà primo ministro il candidato della coalizione vincente. Il presidente della Repubblica gli deve affidare automaticamente la formazione del governo. Il premier presenta al Parlamento il ministero ma non deve chiedere alla Camera il voto di fiducia.

Non esiste in nessun Paese europeo l’elezione diretta del primo ministro, né esiste la sfiducia costruttiva limitata all’ambito della maggioranza parlamentare. Il premier all’italiana avrà i poteri del Presidente degli Stati uniti, più quelli del Primo Ministro britannico, più quelli del cancelliere tedesco, ma non incontrerà nessuno dei limiti e dei contrappesi che rendono democratici il presidenzialismo americano, il premierato britannico e il cancellierato tedesco. Potrà sciogliere la Camera, potrà chiedere al Capo dello stato , che non potrà negarglielo, lo scioglimento della Camera, potrà mettere la fiducia sulle leggi, pretendere deleghe legislative, scegliere ministri e ambasciatori senza il consenso del Senato. Non è tenuto a dimettersi se il 51% della sua maggioranza glielo chiede ; la maggioranza della Camera non potrà sostituirlo : conteranno soltanto i parlamentari eletti con lui nelle liste della maggioranza. 

Consiglio Superiore della Magistratura

Nel nuovo testo di riforma, metà dei giudici dell’organo di autogoverno della Magistratura dovranno essere eletti da Camera e Senato federale. Ma mentre il testo repubblicano restringeva la rosa dei candidati a professori universitari di materie giuridiche e avvocati con almento 15 anni di esercizio alle spalle, il testo di riforma non specifica nulla. Così la scelta di Camera e Senato può ricadere anche su politici « puri » », senza alcuna competenza giuridica, con il forte rischio di vincolare il CSM al premier e al suo governo.  Il CSM verrebbe così a perdere indipendenza e autonomia.

La Devoluzione

Il federalismo è un nobile principio istituzionale che tende all’unità. La devoluzione leghista invece è un federalismo molto forte che tende a dividere invece che a unire, espropria funzioni allo stato per attribuirle alle Regioni. C’è anche una potestà legislativa esclusiva delle Regioni, anche se in alcuni casi  è previsto che lo stato possa invocare una non ben chiara clausola di supremazia. Le regioni ottengono autonomia legislativa esclusiva su assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica, polizia amministrativa regionale e locale.

Con la devoluzione, si mina l’unità e la coesione sociale, oltre che l’universalità di diritti essenziali, come appunto il diritto alla salute e all’istruzione.

La Corte Costituzionale

Nel testo di Riforma la Corte è sempre costituita da 15 giudici, ma cambia il meccanismo di nomina. Prima i 15 magistrati erano scelti in ragione di un terzo ciascuno da Capo dello stato, Parlamento in seduta comune e supreme magistrature. Oggi, 4 giudici sono scelti dal Presidente della Repubblica, 4 dalla magistratura e ben 7 dal Parlamento (3 dalla Camera e 4 dal Senato federale). Passano dunque da 5 a 7 I giudici di nomina politica. La Corte è destinata così a subire le pressioni e gli indirizzi voluti dal premier e dal suo governo”. (Per  maggiori informazioni: www.idv-europa.org www.libertaegiustizia.it) 

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